È stato dichiarato inammissibile dal Tar del Lazio il ricorso con il quale l'Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons sollecitavano la revoca dello scudetto 2018-2019 alla Juventus e la sua assegnazione al Napoli.
La controversia traeva origine dai fatti riguardanti la Juventus F.C., che nella gestione finanziaria nel corso delle stagioni 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 avrebbe alterato il valore dei calciatori in bilancio, così determinando valori complessivi di apparente equilibrio finanziario, con la possibilità di acquisire calciatori di livello agonistico superiori rispetto alle proprie capacità finanziarie effettive.
L'Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons, interessate all'assegnazione dello scudetto 2018-2019 alla Società Napoli, si sono rivolte al Tar chiedendo l'accertamento dell'illegittimità e il relativo annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della Figc del 30 gennaio 2023.
Contestavano questa decisione - è lo stesso Tar a ricostruirlo in sentenza - nella parte in cui, pur avendo accertato che la Juventus ha alterato la regolarità del campionato 2018-2019, non ha disposto la sanzione della revoca dello scudetto o quantomeno la retrocessione all'ultimo posto in classifica o la penalizzazione di 15 punti, con assegnazione dello scudetto alla seconda, ovvero il Napoli. Con motivi aggiunti, i ricorrenti, premettendo che nelle more alla Juventus è stata inflitta una penalizzazione di 10 punti, hanno impugnato anche questa decisione.
Il Tar adesso ha ritenuto fondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Juventus che attengono al "difetto di condizioni dell'azione in capo alle associazioni ricorrenti", rilevando che "l'Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons pretendono di agire in sostituzione della SSC Napoli Spa per far conseguire a quest'ultima Società lo scudetto 2018/2019, e, quindi, un'utilità di stretta pertinenza della stessa. In effetti esse non agiscono per un interesse sostanziale proprio ma per far valere in giudizio una situazione giuridica soggettiva altrui, con la conseguente violazione del principio di divieto di sostituzione processuale" previsto dal Codice.
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