L'articolo 62 evidenzia come l'arbitro debba sospendere la gara in caso di cori discriminatori (razzisti e non), con conseguente annuncio da parte dello speaker e ripresa della stessa solamente dopo l'interruzione da parte dei tifosi.
Qualora, nel corso della gara, i cori ricomincino, l'arbitro deve nuovamente sospendere la partita, far ripetere l'annuncio da parte dello speaker e permettere la ripresa el gioco al termine di cori, canti discriminatori, insulti contro giocatori e non.
Se lo stop della partita dura 45 minuti, però, la gara viene dichiarata conclusa. In caso di continui canti per un periodo così lungo, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara.
"Il non inizio, l’interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti" il testo del comma 14 presente all'interno dell'articolo 62.